Un contribuente si oppone a un avviso di addebito dell'ente previdenziale. Le corti di merito annullano l'avviso per un vizio formale legato a un precedente accertamento fiscale. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione, stabilendo che in caso di opposizione a un avviso di addebito, anche se nullo, il giudice ha il dovere di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva, sostituendo di fatto con la propria sentenza il titolo esecutivo invalido.
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