L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deducibilità dei costi d'impresa legati a canoni di leasing di una controllata, perdite su crediti da rinuncia volontaria, oneri accessori di finanziamento e costi per contratti derivati swap. La società contribuente sosteneva la piena inerenza delle spese e la libertà di deduzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente, confermando l'avviso di accertamento. I giudici hanno chiarito che i canoni di leasing senza possesso dei beni non sono costi deducibili ma generano crediti verso terzi, le perdite su crediti richiedono insolvenza certa e non mera rinuncia, le spese di finanziamento vanno ammortizzate negli anni e i contratti derivati necessitano di prova rigorosa sullo scopo effettivo di copertura aziendale.
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