La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un commerciante per il reato di tentato contrabbando aggravato e falso ideologico. L'imputato importava merci dalla Cina e ometteva di dichiarare alla dogana i costi effettivi del trasporto marittimo. Le spese di nolo figuravano in fatture separate, riducendo l'imponibile e consentendo l'evasione parziale di dazi e IVA all'importazione. La difesa sosteneva che il successivo pagamento integrale di tributi e sanzioni escludesse il dolo e impedisse la confisca dei beni, invocando una recente pronuncia costituzionale. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il saldo tardivo delle somme non cancella il reato già consumato. Inoltre, l'esclusione della confisca per intervenuto pagamento riguarda solo l'IVA all'importazione e non i dazi doganali, per i quali permane l'obbligo di ablazione totale della merce anche nella forma tentata.
Continua »