Un contribuente ha impugnato un pignoramento presso terzi, lamentando vizi nella notifica, come l'invio via PEC da parte di un funzionario non qualificato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1687/2024, ha respinto il ricorso. Ha stabilito che tali difetti non rendono la notifica pignoramento inesistente, ma semplicemente nulla. La nullità è stata sanata dal momento che il contribuente ha ricevuto l'atto e ha potuto esercitare il suo diritto di difesa proponendo opposizione, dimostrando così il raggiungimento dello scopo della comunicazione.
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