Un professionista iscritto all'albo ma non alla propria cassa di previdenza ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, sostenendo che il suo reddito fosse inferiore alla soglia di 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione, chiarendo che per un'attività professionale esercitata in modo abituale il limite di reddito non rileva come soglia di esenzione, ma serve a distinguere il lavoro occasionale da quello abituale. Tuttavia, la Corte ha annullato le sanzioni applicate, in virtù di una recente sentenza della Corte Costituzionale.
Continua »