La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da due soggetti condannati per violazioni edilizie in zona sismica. Il vizio principale risiede nella sottoscrizione dell'atto: i ricorrenti hanno firmato personalmente l'impugnazione, mentre il difensore si è limitato ad autenticare le firme. Secondo la normativa vigente, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori, non essendo sufficiente la firma della parte privata, anche se autenticata.
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