La vicenda nasce da un imponente sistema di frode fiscale basato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tramite società cartiere. L'amministratore formale sosteneva l'assenza di dolo, qualificandosi come semplice prestanome retribuito e privo di poteri decisionali, mentre l'amministratore effettivo contestava il rigetto del concordato e l'ammontare della confisca globale. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell'amministratore prestanome: chi accetta la carica e omette volontariamente ogni controllo risponde a titolo di dolo eventuale dei reati tributari commessi dai gestori occulti. Inoltre, nelle frodi dichiarative a vantaggio di una società, la confisca del risparmio d'imposta può colpire per intero ciascun correo, senza necessità di dividere la somma tra i partecipanti.
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