Un cittadino figurava come legale rappresentante formale di una società edile fittizia, utilizzata in realtà per emettere fatture false. L'amministratore di fatto gestiva l'attività illecita, mentre il prestanome si occupava di prelevare il denaro contante versato dalle imprese clienti per poi restituirlo senza tracciabilità. Accusato di reati tributari e omessa dichiarazione fiscale, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la propria totale estraneità alle decisioni societarie. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La giurisprudenza ha confermato la **responsabilità penale del prestanome**, poiché il legale rappresentante è obbligato per legge a sottoscrivere e presentare le dichiarazioni fiscali dell'ente. Inoltre, l'esecuzione sistematica dei prelievi di contante prova la piena consapevolezza del meccanismo elusivo.
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