Una farmacia, dopo aver ricevuto il pagamento del capitale dovuto da un'Azienda Sanitaria Locale, proseguiva la causa per ottenere gli interessi moratori. La Corte d'Appello negava gli interessi e compensava parzialmente le spese di lite. La farmacia ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di non dover pagare le spese essendo vincitrice sulla domanda principale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che in caso di soccombenza parziale, il giudice ha il potere discrezionale di ripartire le spese di lite, con l'unico limite di non poterle addebitare alla parte totalmente vittoriosa.
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