Un contribuente si oppone a una richiesta di pagamento di oltre 100.000 euro, sostenendo che il debito fiscale fosse caduto in prescrizione. L'Agente della Riscossione ha replicato di aver interrotto la prescrizione inviando un precedente avviso, producendo in giudizio la relativa ricevuta di spedizione. Il contribuente si è limitato a una contestazione generica. La Cassazione ha stabilito che, in base all'onere di contestazione specifica, una difesa vaga non è sufficiente. Poiché il contribuente non ha negato puntualmente che quella ricevuta si riferisse a quell'atto, il fatto si considera provato. Di conseguenza, la prescrizione è stata validamente interrotta e il debito è dovuto. Il ricorso del contribuente è stato respinto.
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