La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio sanzioni fiscali sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2752 c.c., si applica a tutte le sanzioni previste dalla normativa sulle imposte sui redditi, anche se non sono direttamente collegate a un'imposta evasa. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro un'azienda in amministrazione straordinaria, riformando la decisione del tribunale che aveva negato il privilegio per mancanza di un nesso di 'accessorietà' tra sanzione e tributo. La decisione si fonda sull'intento del legislatore di tutelare il rapporto fiscale nel suo complesso, garantendo la pretesa erariale in senso lato.
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