La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della deducibilità delle minusvalenze latenti emerse a seguito dell'opzione di affrancamento prevista dal D.L. 138/2011. Un contribuente aveva impugnato il diniego di sgravio relativo a sanzioni per omessi versamenti, sostenendo la possibilità di compensare le perdite derivanti dall'affrancamento con le plusvalenze realizzate. Mentre i giudici di merito avevano negato tale possibilità ritenendo necessaria una norma agevolativa espressa, la Suprema Corte ha ribaltato l'orientamento. La decisione stabilisce che l'esercizio dell'opzione di affrancamento conferisce rilevanza fiscale ai valori di bilancio, superando il principio di neutralità fiscale. Pertanto, le minusvalenze latenti affrancate devono concorrere alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva secondo i criteri generali di deducibilità dei componenti negativi.
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