Un'azienda privata, concessionaria dei servizi di biglietteria per importanti siti archeologici e museali, non ha versato all'amministrazione pubblica oltre 400.000 euro derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso. L'Amministratore di Fatto dell'azienda è stato quindi citato in giudizio dalla Procura contabile per risarcire il danno pubblico. L'Amministratore ha contestato la giurisdizione della Corte dei Conti, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario o amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno respinto il ricorso, confermando la giurisdizione della Corte dei Conti. La Corte ha stabilito che chiunque gestisca denaro pubblico, come i proventi dei biglietti museali, assume la qualifica di agente contabile ed è soggetto alla responsabilità erariale, indipendentemente dalle clausole contrattuali.
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