La Corte di Cassazione ha stabilito che un professionista, socio di una società di revisione, non è soggetto a IRAP se è semplicemente inserito nella struttura organizzativa della società senza esserne il responsabile. L'analisi si è concentrata sul concetto di 'autonoma organizzazione', affermando che il presupposto impositivo IRAP sussiste solo quando il contribuente è il titolare della struttura e non quando si avvale di quella di un soggetto terzo. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso del professionista, ordinando il rimborso dell'imposta versata.
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