Un istituto di credito ha concesso un mutuo fondiario a una società costruttrice, garantito da ipoteca su un immobile identificato con specifici dati catastali. A seguito del fallimento della debitrice, il giudice delegato e il Tribunale hanno escluso il credito dal rango privilegiato. La perizia tecnica ha accertato che il fabbricato reale risultava ruotato e traslato di vari metri rispetto alla mappa catastale, invadendo terreni diversi e porzioni di proprietà altrui. Questa difformità materiale ha generato un'insanabile incertezza sul bene vincolato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando che l'errore identificativo inficia la validità della garanzia. Di conseguenza, l'invalidità della iscrizione ipotecaria preclude il riconoscimento della prelazione nel passivo concorsuale.
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