Il Segretario Generale di un Comune e un Assessore sono stati condannati per il reato di falsità ideologica in atto pubblico. Il Segretario aveva falsamente attestato nel verbale di una seduta di Giunta che l'Assessore si era allontanato, mentre quest'ultimo aveva partecipato e votato a favore. La difesa ha sostenuto la tesi del falso innocuo, poiché la delibera sarebbe stata comunque valida anche senza il voto dell'Assessore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, stabilendo che il verbale di Giunta possiede un'autonoma funzione probatoria. Di conseguenza, l'alterazione della verità storica lede direttamente la fede pubblica e l'affidamento dei terzi, escludendo l'innocuità del falso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »