La Corte di Cassazione ha confermato che, nelle transazioni commerciali, gli interessi moratori automatici si applicano anche alle Pubbliche Amministrazioni. Un'azienda sanitaria pubblica si era opposta al pagamento degli interessi sostenendo la necessità di un atto formale di costituzione in mora. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il D.Lgs. 231/2002, in attuazione di direttive europee contro i ritardi di pagamento, prevede una decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza bisogno di alcuna richiesta formale da parte del creditore.
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