Una federazione sindacale ha impugnato davanti al TAR gli atti di un'amministrazione regionale che revocavano un concorso per dirigenti per sostituirlo con una procedura di "stabilizzazione" legata al PNRR. L'amministrazione ha sostenuto che la giurisdizione fosse del giudice ordinario, trattandosi di rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha invece affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la procedura contestata, prevedendo prove e valutazione comparativa, non era una mera stabilizzazione ma un vero e proprio concorso, la cui legittimità spetta al giudice amministrativo.
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