Un dipendente pubblico ha alterato il sistema di rilevazione delle presenze per attestare falsamente di essere al lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna, stabilendo un principio importante: la **falsa attestazione della presenza in servizio** è un reato di falso che si perfeziona con la sola condotta fraudolenta, anche senza un danno economico immediato. Tuttavia, se l'alterazione del sistema informatico causa anche un danno patrimoniale all'ente (come stipendi non dovuti), questo comportamento può integrare anche il più grave reato di truffa informatica. L'appello del dipendente è stato dichiarato inammissibile, confermando la sua responsabilità e il risarcimento dovuto alla Pubblica Amministrazione per i danni patrimoniali e reputazionali subiti.
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