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D.Lgs. 165/2001 — Anno 2022

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Altri anni per D.Lgs. 165/2001

Parità di trattamento dei lavoratori a termine: precari vs Stato
Un insegnante, assunto per anni con contratti a tempo determinato e poi stabilizzato, ha richiesto il pagamento delle differenze stipendiali maturate durante il precariato. Egli lamentava l'assenza di scatti di anzianità, riservati solo ai colleghi di ruolo. L'Amministrazione Pubblica si è opposta, difendendo la legittimità del trattamento differenziato. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso dell'amministrazione sia quello del docente. La Corte ha ribadito il principio della parità di trattamento dei lavoratori a termine, confermando che i precari hanno diritto alla progressione stipendiale basata sull'anzianità effettiva di servizio. Tuttavia, ha chiarito che per il periodo di precariato non si possono applicare i criteri virtuali di calcolo dell'anzianità previsti solo per la ricostruzione della carriera post-ruolo. Entrambe le parti sono rimaste soccombenti.
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Parità di trattamento dei docenti precari: sì agli scatti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un'insegnante assunta con contratti a termine a ricevere lo stesso trattamento economico dei colleghi di ruolo. L'Amministrazione Pubblica aveva negato gli scatti di anzianità, sostenendo che la diversità di trattamento fosse giustificata dalle peculiarità del reclutamento scolastico. I giudici hanno respinto questa tesi, ribadendo che la parità di trattamento dei docenti precari è un principio fondamentale garantito dal diritto europeo. La Corte ha chiarito che l'anzianità di servizio deve essere riconosciuta anche durante i contratti a tempo determinato, poiché l'esperienza professionale matura allo stesso modo. Di conseguenza, il ricorso dell'amministrazione è stato rigettato, confermando l'obbligo di pagare le differenze retributive maturate dall'insegnante.
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Delega di firma: l’accertamento è valido anche senza nome
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per tasse non pagate, sostenendo che l'atto fosse nullo perché firmato da funzionari senza una valida delega nominativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la delega di firma non richiede l'indicazione del nome del funzionario delegato. È sufficiente che l'atto indichi la qualifica professionale del firmatario, permettendo di verificare la sua appartenenza all'ufficio. La Suprema Corte ha chiarito che questo tipo di delega costituisce una semplice modalità organizzativa interna e non un trasferimento di funzioni. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è pienamente valido e la causa è stata rinviata al giudice di secondo grado per una nuova decisione.
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