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D.L. 510/1996

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Spese di lite previdenza: esenzione per il lavoratore
Una lavoratrice agricola si opponeva alla cancellazione dagli elenchi e alla richiesta di restituzione degli aiuti. La Corte di Cassazione ha respinto il motivo sull'illegittimità della notifica online per periodi pregressi, ma ha accolto quello sull'esenzione dalle spese legali. La Corte ha stabilito che l'esonero dal pagamento delle **spese di lite previdenza**, previsto dall'art. 152 att. c.p.c., si applica anche in questi casi, annullando la condanna al pagamento delle spese a carico della lavoratrice.
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Obblighi comunicazione cooperative: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato una sanzione amministrativa contro una cooperativa sociale, stabilendo che gli obblighi comunicazione cooperative riguardanti i soci lavoratori non possono essere applicati retroattivamente. La decisione si fonda sul principio che le normative introdotte con il D.Lgs. 297/2002 valgono solo per i rapporti di lavoro costituiti dopo la sua entrata in vigore, rendendo irrilevante la discussione sulla natura subordinata o autonoma del rapporto stesso per i fatti antecedenti.
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Elenchi lavoratori agricoli: la pubblicazione online
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un bracciante agricolo, confermando che la cancellazione dagli elenchi lavoratori agricoli si considera notificata con la pubblicazione sul sito dell'INPS. Tale modalità è sufficiente a far decorrere il termine di decadenza per l'impugnazione ed è stata ritenuta costituzionalmente legittima, bilanciando efficienza amministrativa e conoscibilità per il lavoratore.
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Accordi di riallineamento: la Cassazione chiarisce
Una società floricola in liquidazione ha contestato una richiesta di pagamento di contributi da parte dell'ente previdenziale, sostenendo di aver diritto a benefici contributivi grazie ad accordi di riallineamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, annullando la precedente decisione della Corte d'Appello. La sentenza si basa su una nuova legge interpretativa (ius superveniens) che ha chiarito i requisiti per la validità degli accordi di riallineamento nel settore agricolo: è sufficiente la firma della sola associazione datoriale e sono ammesse integrazioni successive anche oltre i limiti temporali precedentemente fissati. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame alla luce di questi principi.
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