Una lavoratrice agricola si opponeva alla cancellazione dagli elenchi e alla richiesta di restituzione degli aiuti. La Corte di Cassazione ha respinto il motivo sull'illegittimità della notifica online per periodi pregressi, ma ha accolto quello sull'esenzione dalle spese legali. La Corte ha stabilito che l'esonero dal pagamento delle **spese di lite previdenza**, previsto dall'art. 152 att. c.p.c., si applica anche in questi casi, annullando la condanna al pagamento delle spese a carico della lavoratrice.
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