La Corte di Cassazione ha stabilito che l'Esenzione IVA trasporti si applica anche ai servizi di trasporto persone effettuati per finalità turistico-ricreative. La controversia nasceva dal disconoscimento del regime di esenzione per una società cooperativa che operava trasporti marittimi. I giudici hanno chiarito che, grazie alla norma di interpretazione autentica introdotta nel 2022, la finalità soggettiva del passeggero non muta la natura oggettiva del servizio di trasporto. Tuttavia, la Corte ha confermato il recupero fiscale relativo a costi d'impresa ritenuti non inerenti a causa della genericità della documentazione contabile prodotta, ribadendo l'onere della prova a carico del contribuente.
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