Una madre condannata con una figlia di età compresa tra uno e tre anni ha chiesto il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per accudire la bambina. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda a causa dei frequenti cambi di domicilio e dell'assenza della donna all'udienza, ritenendo tali condotte indici di instabilità genitoriale. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno chiarito che il diniego del beneficio richiede la prova di un pericolo di recidiva di eccezionale rilevanza. Il tribunale ha ignorato che i reati erano risalenti nel tempo e non ha valutato forme alternative di custodia, come gli istituti a custodia attenuata per madri.
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