Un garante si è opposto a una cartella di pagamento emessa dal gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, sostenendo la necessità di un preventivo titolo esecutivo. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno stabilito che il credito del Fondo ha natura pubblicistica, finalizzata a reintegrare risorse pubbliche. Di conseguenza, il procedimento speciale di iscrizione a ruolo per il recupero crediti fondo garanzia è legittimo anche senza un precedente titolo esecutivo, in base a normative specifiche e a un orientamento consolidato della Cassazione.
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