L'Amministratore di una società, condannato per omesso versamento IVA, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte d'appello aveva calcolato una sospensione di 64 giorni legata all'emergenza Covid-19. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la sospensione della prescrizione durante la pandemia non opera in modo automatico per tutti i processi pendenti, ma richiede un'effettiva stasi processuale o la scadenza di termini specifici nel periodo emergenziale. Poiché nel caso in esame non vi erano udienze fissate né scadenze perentorie tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, il periodo di sospensione non poteva essere applicato. Di conseguenza, il reato si era già estinto prima della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la condanna per intervenuta prescrizione.
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