La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un'educatrice che contestava la decurtazione del punteggio graduatorie scuola. L'Ufficio Scolastico aveva sottratto i punti accumulati tramite un contratto di collaborazione (co.co.co.), ritenendolo servizio non curriculare, e aveva annullato i contratti di supplenza successivi stipulati grazie a quel punteggio errato. La Suprema Corte ha confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione. I giudici hanno chiarito che solo il servizio prestato con contratto di lavoro subordinato è valutabile ai fini delle graduatorie. Inoltre, applicando l'articolo 2126 del Codice Civile, la Corte ha ribadito che un contratto di supplenza nullo garantisce al lavoratore il diritto alla retribuzione per il servizio già svolto, ma non permette di maturare ulteriore punteggio per i futuri avanzamenti di carriera.
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