La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3908/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'impresa edile in un caso di sospensione lavori appalto. La Corte ha confermato che la sospensione era legittima, poiché derivante da varianti migliorative proposte dall'impresa stessa e non da difetti di progetto. La decisione non si è basata su un'errata applicazione dell'onere della prova, ma sulla valutazione complessiva delle prove e sulla decadenza dell'impresa dal diritto di formulare riserve.
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