Una società del settore alimentare ha contestato un accertamento induttivo basato su una contabilità ritenuta inattendibile. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: a fronte di maggiori ricavi determinati induttivamente, devono essere riconosciuti in deduzione i costi correlati ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), anche in via forfettaria. Tuttavia, per quanto riguarda l'IVA, il diritto alla detrazione è stato negato, poiché spetta al contribuente dimostrare con documentazione certa i presupposti per la detrazione, prova impossibile in caso di scritture contabili inattendibili.
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