La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di atti persecutori. Dopo la fine della convivenza con la compagna, l'uomo aveva continuato a molestarla e minacciarla. I giudici hanno chiarito che, una volta cessata la coabitazione, le condotte violente non rientrano più nei maltrattamenti in famiglia ma configurano il reato di atti persecutori. Inoltre, la Cassazione ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa: l'obbligo di frequentare corsi di recupero per ottenere la sospensione condizionale della pena non deve essere coperto dal gratuito patrocinio. Lo Stato garantisce la difesa nel processo, non i costi delle misure rieducative. L'imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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