Un risparmiatore sottoscrive due titoli di risparmio postale ritenendoli ventennali. Al momento dell'incasso, l'intermediario rifiuta il rimborso eccependo la prescrizione decennale già maturata, trattandosi di serie a termine di durata inferiore. Il cliente cita in giudizio l'ente chiedendo il risarcimento del danno per mancata consegna del foglio informativo analitico all'acquisto, omissione che gli avrebbe impedito di conoscere la scadenza. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente ed esclude ogni risarcimento. I giudici affermano che per i buoni fruttiferi postali prescritti la mancata consegna del prospetto non comporta responsabilità contrattuale per la perdita del capitale. Le condizioni dei titoli derivano dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, fonte accessibile a tutti. L'estinzione del credito dipende unicamente dall'inerzia del risparmiatore e non dalla violazione informativa.
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