Una risparmiatrice acquista due buoni fruttiferi postali a termine nel 2001. Nel 2019 richiede il rimborso del capitale e degli interessi maturati. L'ente collocatore rifiuta il pagamento opponendo l'avvenuta prescrizione decennale, decorsa dal compimento del settimo anno di emissione. La cliente agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, lamentando l'omessa consegna del foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione e la mancata indicazione della scadenza sul titolo cartaceo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'intermediario postale e rigetta definitivamente la richiesta della risparmiatrice. I giudici stabiliscono che i buoni sono meri documenti di legittimazione integrati dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La mancata consegna del foglio illustrativo non genera alcun risarcimento, gravando sul sottoscrittore l'onere di informarsi sulla scadenza effettiva del titolo.
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