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D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11

Revoca della sorveglianza speciale: stop al rigetto senza udienza
Una persona sottoposta alla misura di prevenzione ha presentato istanza per ottenere la revoca della sorveglianza speciale o la riduzione della sua durata. I giudici di secondo grado hanno respinto la richiesta senza fissare un'udienza e senza convocare la difesa. L'interessata ha proposto ricorso denunciando la lesione del diritto di difesa per la mancata instaurazione del contraddittorio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato. I giudici hanno chiarito che ogni decisione sulla modifica o revoca della misura richiede una valutazione aggiornata della pericolosità sociale del soggetto. Di conseguenza, il tribunale deve necessariamente fissare l'udienza in camera di consiglio garantendo la presenza del difensore e del pubblico ministero, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.
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