Una contribuente vince una causa contro un Comune per un fermo amministrativo illegittimo. Nonostante la vittoria, i giudici di primo e secondo grado dispongono la compensazione delle spese processuali adducendo motivazioni generiche come la "parvità della materia". La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della contribuente, stabilendo che la compensazione spese processuali è consentita solo per ragioni gravi ed eccezionali, espressamente motivate. La scarsa importanza economica o la facilità della causa non rientrano in tali ragioni, ma possono al massimo influenzare l'importo da liquidare, non azzerarlo.
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