Un Ente Locale, dopo aver impugnato una sentenza sfavorevole relativa a contributi consortili, ha presentato una rinuncia al ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che, in caso di rinuncia, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La decisione si fonda su un accordo conciliativo raggiunto tra le parti.
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