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D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 art. 6

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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un adeguamento della loro remunerazione per i corsi frequentati tra il 1991 e il 2010. La Corte ha stabilito che la normativa italiana dell'epoca (D.Lgs. 257/1991) costituiva un corretto recepimento delle direttive UE, e che le successive leggi più favorevoli (D.Lgs. 368/1999) non possono essere applicate retroattivamente. Di conseguenza, è stata negata sia la richiesta di una maggiore remunerazione medici specializzandi sia la rivalutazione periodica della borsa di studio per il periodo in questione.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4819/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano il risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi frequentati tra il 1980 e il 1993. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Qualsiasi incertezza legale successiva non ha impedito il decorso del termine decennale.
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