Un pensionato, ex dipendente pubblico iscritto a un fondo integrativo dal 1962, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte versate sulla sua pensione integrativa per gli anni dal 2011 al 2016. Sosteneva di aver diritto al regime fiscale agevolato introdotto dal D.Lgs. 252/2005. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i cosiddetti 'vecchi iscritti' a 'vecchi fondi', il nuovo regime di tassazione pensione integrativa non si applica ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007. Pertanto, continua ad applicarsi la previgente e meno favorevole disciplina fiscale.
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