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d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284

Prescrizione buoni fruttiferi postali: vittoria dei risparmiatori
Due risparmiatori hanno chiesto il rimborso di due buoni postali a termine. L'intermediario ha eccepito l'avvenuta prescrizione buoni fruttiferi postali per il superamento del limite decennale dalla presunta scadenza. I risparmiatori hanno invece contestato l'impossibilità di conoscere tale scadenza, data la mancata consegna del foglio informativo e l'assenza della data sul titolo cartaceo. I giudici di merito hanno accolto la domanda dei risparmiatori, escludendo l'estinzione del diritto per mancata conoscenza della data iniziale di decorrenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'intermediario. L'ente postale ha infatti confuso le fonti normative applicabili e non ha dimostrato la conoscibilità oggettiva del termine di scadenza da parte dei clienti. L'intermediario deve rimborsare il capitale con gli interessi maturati e pagare le spese processuali.
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Buoni postali fruttiferi: guida a prescrizione e danni
La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un risparmiatore che richiedeva il rimborso di buoni postali fruttiferi oltre i termini di legge. La richiesta di risarcimento per la presunta mancata consegna del foglio informativo è stata respinta, poiché la scadenza dei titoli è conoscibile tramite la Gazzetta Ufficiale e l'inerzia del titolare porta alla prescrizione del diritto.
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Prescrizione buoni postali: il calcolo del termine
La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione buoni postali inizia a decorrere dalla data esatta di scadenza del titolo e non dal termine dell'anno solare. La sentenza precisa inoltre che eventuali carenze informative da parte dell'intermediario, come la mancata consegna del foglio analitico, non sospendono il termine decennale, trattandosi di impedimenti di mero fatto che non bloccano l'inerzia del titolare.
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Peculato buoni postali: dipendente è incaricato P.S.
Un dipendente di un operatore postale è stato condannato per peculato buoni postali, avendo liquidato titoli clonati. La Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando la sua qualifica di incaricato di pubblico servizio data la natura pubblicistica del risparmio postale. Respinto anche il ricorso del P.M. contro l'assoluzione del direttore, non potendosi configurare una responsabilità oggettiva o un concorso colposo nel reato doloso.
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Dipendente postale: incaricato di pubblico servizio?
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che un dipendente delle Poste che gestisce il risparmio postale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza, la sottrazione di somme dai buoni fruttiferi dei clienti configura il reato di peculato e non di appropriazione indebita. La sentenza risolve un contrasto giurisprudenziale, affermando la natura pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale, data la sua finalità di interesse generale e la specifica disciplina normativa che la distingue dall'attività bancaria privata.
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Dipendente postale incaricato: peculato o truffa?
Un dipendente di un operatore postale nazionale è stato condannato per peculato per essersi appropriato di somme di clienti. La difesa ha contestato la qualifica di 'dipendente postale incaricato di pubblico servizio', sostenendo che l'attività di bancoposta ha natura privatistica e il reato dovrebbe essere qualificato come appropriazione indebita. Data l'esistenza di un radicato contrasto giurisprudenziale sul punto, la Corte di Cassazione ha deciso di non pronunciarsi sul merito e di rimettere la questione alle Sezioni Unite per una decisione definitiva.
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