La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una Cassa di previdenza privata, confermando l'illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto sulle pensioni dei suoi iscritti. La Corte ha ribadito che tale prelievo, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta, non può essere introdotto con un mero atto regolamentare dell'ente, ma necessita di una base legale specifica, in ossequio al principio costituzionale della riserva di legge. La sentenza ha inoltre confermato che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute si prescrive in dieci anni.
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