La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17928/2025, ha confermato l'inammissibilità di un appello penale a causa della mancata elezione di domicilio al momento del deposito dell'atto. La Corte ha chiarito che l'abrogazione successiva della norma che imponeva tale requisito (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.) non sana i vizi degli atti compiuti in precedenza. La decisione si fonda sul principio 'tempus regit actum', stabilendo che la legge applicabile è quella in vigore al momento del deposito dell'impugnazione.
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