Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha impugnato la sentenza contestando il funzionamento dell'apparecchio di misurazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, specificando che l'onere della prova etilometro grava sull'imputato, il quale deve allegare elementi concreti e specifici di malfunzionamento, non potendosi limitare a una contestazione generica. La Corte ha inoltre confermato la non applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto a causa dell'elevato tasso alcolemico e della condotta dell'imputato.
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