La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24590/2024, ha stabilito che un'avvocatessa iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense per reddito insufficiente è comunque tenuta all'iscrizione e al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2010. Tuttavia, applicando una sentenza della Corte Costituzionale, ha annullato le sanzioni civili per l'omessa contribuzione, proteggendo il legittimo affidamento della professionista per il periodo antecedente a una legge chiarificatrice del 2011. L'obbligo contributivo sulla Gestione separata avvocati è quindi confermato, ma senza oneri sanzionatori retroattivi.
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