Un soggetto ha impugnato il rigetto della sua istanza di unificazione di più pene sotto il vincolo della continuazione tra reati, sostenendo l'esistenza di un comune disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice di merito. La Corte ha stabilito che la notevole distanza temporale (un anno), la diversità dei luoghi di commissione e l'eterogeneità del modus operandi erano elementi sufficienti a escludere un unico piano preordinato, indicando piuttosto un programma delinquenziale generico e indeterminato, incompatibile con l'istituto della continuazione tra reati.
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