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Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 31

Mandato di arresto europeo: stop al blocco senza esecuzione estera
Un cittadino francese condannato in Polonia per reati fiscali è stato arrestato in Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità polacca. Il Ricorrente si è opposto alla consegna alla Polonia, sostenendo che la Francia aveva precedentemente rifiutato la consegna per far scontare la pena sul proprio territorio nazionale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di consegnare il Ricorrente alla Polonia. Senza la trasmissione formale del certificato per il trasferimento della pena e l'effettivo inizio dell'espiazione in Francia, lo Stato di emissione mantiene piena facoltà di chiedere l'estradizione europea.
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Residenza fiscale estero: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha stabilito che un cittadino italiano, pur lavorando all'estero per oltre 183 giorni, resta soggetto a tassazione in Italia se mantiene qui il proprio domicilio, inteso come centro degli interessi familiari ed economici. La sentenza chiarisce che la convenzione contro le doppie imposizioni con il Kazakhstan prevede una tassazione concorrente e non esclusiva. Pertanto, il reddito estero deve essere dichiarato in Italia, con diritto al credito per le imposte già pagate all'estero.
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Residenza fiscale: tassazione del reddito estero
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5558/2024, ha stabilito che un cittadino italiano che lavora all'estero (in questo caso, in Kazakhstan) per più di 183 giorni, ma mantiene in Italia il centro dei propri interessi familiari ed economici, conserva la residenza fiscale in Italia. Di conseguenza, il reddito prodotto all'estero deve essere dichiarato anche in Italia. La Corte ha chiarito che la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kazakhstan prevede una tassazione concorrente, e non esclusiva. Per evitare la doppia imposizione, al contribuente spetta un credito per le imposte già pagate all'estero.
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Residenza fiscale all’estero: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5550/2024, ha stabilito che un cittadino italiano che lavora all'estero per più di 183 giorni non perde automaticamente la residenza fiscale italiana se mantiene in Italia il proprio "centro degli interessi vitali", come la famiglia e il patrimonio. La Corte ha chiarito che, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni con il Kazakhstan, si applica un regime di tassazione concorrente: il reddito è imponibile sia nello Stato della fonte (Kazakhstan) sia in quello di residenza (Italia), con quest'ultimo che deve riconoscere un credito per le imposte già pagate all'estero.
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Tassazione pensione estero: il caso Italia-Bulgaria
Un pensionato italiano residente in Bulgaria ha impugnato la decisione di assoggettare a tassazione in Italia la sua pensione privata. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado. La decisione si fonda sull'interpretazione della Convenzione Italia-Bulgaria, secondo cui per beneficiare dell'esenzione fiscale non è sufficiente la residenza fiscale nel paese estero, ma è necessario il possesso della cittadinanza bulgara. La Corte ha escluso la violazione del diritto UE, poiché il ricorrente non ha dimostrato di subire un'effettiva doppia imposizione.
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