La Corte di Cassazione ha confermato l'estinzione di un reato di truffa a seguito di remissione di querela, nonostante la contestata recidiva dell'imputato. Il Procuratore Generale aveva impugnato il proscioglimento sostenendo che la recidiva rendesse il reato procedibile d'ufficio. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) ha modificato l'art. 649-bis c.p., escludendo espressamente la recidiva dalle aggravanti che determinano la procedibilità d'ufficio. Essendo una norma più favorevole, essa si applica ai procedimenti pendenti, rendendo inammissibile il ricorso della pubblica accusa.
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