La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il furto di 500 kg di olive, del valore di circa 400 euro. L'imputato aveva richiesto l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis del codice penale. I giudici hanno respinto la richiesta, ritenendo che il reato non fosse di lieve entità. La decisione si basa su due elementi chiave: l'entità del danno economico, non trascurabile, e soprattutto la non occasionalità della condotta. Il furto, infatti, era stato pianificato con una precisa organizzazione di mezzi e persone, un fattore che esclude la possibilità di applicare il beneficio della particolare tenuità del fatto.
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