La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione di lieve entità nei confronti di un uomo trovato in possesso di un motore rubato. La difesa contestava l'identificazione del bene, privo di numero di matricola, e la mancata esclusione della recidiva da parte della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché il motore era stato chiaramente identificato tramite marca, colore e bolla di accompagnamento. Riguardo al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha chiarito che l'imputato non aveva un reale interesse a impugnare la decisione: il giudice di merito aveva già applicato un calcolo di pena estremamente favorevole, considerando la recidiva come subvalente rispetto alle attenuanti. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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