La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società autostradale, confermando che la prova della proprietà di un software non può basarsi su contratti stipulati con i sviluppatori se questi non sono opponibili ai terzi che vantano diritti. La Corte ha sottolineato che l'onere della prova grava su chi rivendica la proprietà, e la semplice documentazione contrattuale può essere ritenuta insufficiente. Anche la domanda di risarcimento per diffamazione è stata respinta per mancata prova del danno, che non è mai presunto.
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