Un cittadino ha impugnato un preavviso di fermo o ipoteca eccependo la prescrizione della cartella di pagamento. Il Tribunale ha accertato l'estinzione del debito per decorso del tempo dovuto alla totale inerzia dell'Agente della Riscossione dopo la notifica iniziale. Per questo motivo, il giudice ha condannato l'Agente a pagare le spese legali, disponendo la compensazione nei confronti dell'Ente creditore. Il contribuente ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo la condanna solidale di entrambi gli enti. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'Ente creditore non risponde delle spese se la perdita del credito deriva solo dal ritardo dell'Agente.
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