L'Agenzia delle Entrate notificava a un imprenditore un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA. Il contribuente contestava la validità della notifica, poiché l'amministrazione non aveva depositato in giudizio la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), ma solo quella di spedizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la notifica dell'avviso di accertamento per posta, in caso di assenza del destinatario, si perfeziona solo con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Non basta dimostrare la sola spedizione, né il giudice può utilizzare prove tratte da altri processi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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