Un socio e amministratore di una società immobiliare ha richiesto il trasferimento forzoso di alcuni immobili promessi in permuta come compenso per la sua attività professionale, basandosi su una scrittura del 2014. La società ha resistito sostenendo che una successiva scrittura del 2018, con cui il socio rinunciava a un credito per ricapitalizzare l'azienda, estingueva ogni pretesa precedente. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che l'interpretazione del contratto portasse a considerare il credito del 2014 incluso nella rinuncia del 2018. La Cassazione ha confermato tale decisione, sottolineando che l'accertamento della volontà delle parti è riservato al giudice di merito.
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